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Nuovo Patent Box: deducibilità al 90% dei costi per R&S

Massimo Leone
04 nov 2021
Tempo di lettura: 2 minuti, 19 secondi

Il decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 “semplifica” il vecchio Patent Box.


Il nuovo patent box si applica a tutte le spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo, passando da una deducibilità del 50% dei costi ad una deducibilità del 90%! La misura varrà per la determinazione del valore della produzione netta sia ai fini Irap sia a fini Ires.

Nota negativa: nel vecchio Patent Box si detassava l’Ebit derivante dal particolare intangible agevolato, ora si detassano i soli costi. Prima si poteva usufruire dell’accoppiata patent box – credito d’imposta da ricerca e sviluppo ora la nuova misura è invece alternativa al credito d’imposta per la stessa ricerca e sviluppo.

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In vigore dal 22 ottobre il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri, che reca disposizioni urgenti anche in ambito fiscale.

L’art.6 del decreto legge n. 146/2021, è definito “Semplificazione della disciplina del patent box”.

Ma siamo sicuri che si parli di semplificazioni e non di una completa riscrittura della vecchia misura?

Inizialmente si prevedeva uno sconto fiscale pari al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Inoltre, era prevista una deduzione anche per i redditi derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali, se il 90% del ricavato veniva reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Con il nuovo regime, invece, le imprese godono di una maggiorazione del 90% dei costi per le attività di ricerca e sviluppo riguardanti i beni immateriali includendo anche i marchi d’impresa che, dal 2017, erano stati esclusi dalla “vecchia” disciplina.

Prima, inoltre, per la deducibilità fiscale si considerava l’Ebit derivante dal particolare intangible agevolato, ora solo i costi. Prima era possibile usufruire in contemporanea sia della misura “Patent Box” e sia del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, ora no!

Quando entrerà in vigore? L’opzione vale per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’Irap. Bisognerà aspettare il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dovrà individuare le modalità attraverso le quali esercitare l’opzione. Tutte le informazioni necessarie per il calcolo della maggiorazione saranno indicate e predisposte dalle Entrate. Bisognerà comunicare il possesso dei requisiti nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. Per coloro che stavano già applicando le agevolazioni del patent box è previsto un regime transitorio; questi soggetti possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo patent box previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.