
Crisi d'impresa - Aumento della soglia di debito IVA per le segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate. Superamento della quota fissa dei 5.000 euro
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 la legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022). Diventa definitivo l’aumento delle soglie del debito IVA che faranno scattare l'allerta per la crisi d'impresa.
Con la legge 4 agosto 2022 si modifica nuovamente il Codice della Crisi. La normativa precedente prevedeva che l’Agenzia delle Entrate, in ossequio alle novità introdotte dal Dlgs 83/2022 (pubblicato il 1° luglio sulla Gazzetta Ufficiale), in attuazione all’articolo 30-sexies della legge 33/2021 e alla nuova lettera c) comma 3 dell’articolo 3 sulla riforma del Codice della crisi, dovesse inviare una lettera di compliance a coloro che detenevano un debito Iva pari a 5mila euro - riveniente dalla liquidazione periodica. Importante e molto rilevante è il fatto che gli avvisi dell’Agenzia non sono arrivati solo agli imprenditori ma anche ai sindaci, laddove presenti!
Avere un debito Iva dichiarato e non versato, maggiore a 5 mila euro, infatti, faceva presumere l'esistenza di possibili sintomi di crisi d'impresa con la conseguente necessità che l'imprenditore debba rivolgersi alla camera di commercio per farsi nominare l'esperto negoziatore.
Il Decreto semplificazioni ha alzato la soglia dei 5.000 euro e le segnalazioni dal Fisco scatteranno solo per debiti IVA d'importo maggiore parametrati al fatturato del contribuente bensì a una percentuale del fatturato stesso, individuata nel 10 per cento. In ipotesi di impresa con un fatturato di 180mila euro, la soglia sarà quindi pari a 18mila euro. La norma precisa peraltro che la segnalazione va in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20mila euro.
La legge 4 agosto 2022 interviene sulle soglie al cui superamento l'agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare una comunicazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, invitandolo ad avviare il percorso di composizione negoziata, previa verifica dei relativi presupposti.
La legge realizza una semplificazione introducendo soglie meno irrisorie, in particolare per le imprese di minori dimensioni, per le quali il parametro del debito Iva rilevante non è più riferito all’importo fisso di 5mila euro, inizialmente contemplato dalla norma emendata, bensì a una percentuale pari al 10% del fatturato stesso. La norma precisa peraltro che la segnalazione va in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20mila euro.
Le comunicazioni previste dalla norma emendata non implicano peraltro alcun automatismo, rimettendo agli organi di amministrazione e controllo l’apprezzamento della circostanza segnalata. Gli amministratori e i sindaci non hanno dunque l’obbligo di attivare il percorso di composizione negoziata, ma di verificare se l’esposizione erariale o contributiva comunicata possa rappresentare un segnale di allerta. Soltanto in caso di accertamento positivo si valuterà se procedere all’istanza di nomina dell’esperto dando inizio a una trattativa che impone rilevanti doveri di collaborazione in capo ai creditori, ma può rimanere totalmente stragiudiziale e riservata.
LE NUOVE SOGLIE HANNO IL PREGIO DI RIBADIRE L’OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI IDONEI A PREVENIRE LA CRISI, OPPORTUNAMENTE RIFERITI ALLA NATURA E ALLA DIMENSIONE DELL’IMPRESA. Nondimeno il vero e importante, anzi fondamentale, cambiamento riguarda la responsabilità degli amministratori, dei revisori e dei sindaci, sia a livello civilistico che penale, qualora decidessero di rimanere inerti di fronte alla segnalazione. Appare chiaro a tutti come non si possa mai più prescindere da una corretta e sana gestione aziendale e questo, in primis, comporta il regolare assolvimento degli obblighi di carattere fiscale.
Che fare?
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